Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale

Conclusa all’Aia il 29 maggio 1993 Approvata dall’Assemblea federale il 22 giugno 20012 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 24 settembre 2002 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2003 (Stato 18 marzo 2014)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, d’amore e di comprensione, ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d’origine, riconoscendo che l’adozione internazionale può offrire l’opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato d’origine, convinti della necessità di prevedere misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano nell’interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori, desiderando stabilire, a questo scopo, disposizioni comuni che tengano conto dei principi riconosciuti dagli strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 19893, e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi Sociali e Giuridici applicabili alla Protezione ed all’Assistenza ai Minori, con particolare riferimento alle prassi in materia di adozione e di affidamento familiare, sul piano nazionale e su quello internazionale (Risoluzione dell’Assemblea Generale 41/85 del 3 dicembre 1986),

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