Continuità affettiva e affido familiare

Lo scorso Lunedì 4 luglio 2016, durante la seduta del Consiglio Comunale di Cremona, è stato proposto dalla consigliera Maria Vittoria Ceraso (Obiettivo Cremona con Perri) il seguente Ordine del Giorno in materia di affido:

Il diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare

Tale proposta ha voluto essere da stimolo per un approfondimento ancora maggiore e condiviso, da parte delle Istituzioni del Pubblico e del Privato sociale, a partire dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173 sul diritto alla continuità affettiva delle bambine e dei bambini in affido familiare in termini di metodo e di contenuto, al fine di rendere per quanto possibile omogenee le prassi operative adottate dagli attori coinvolti, ed é stata votata all’unanimità dal Consiglio tutto.

Come Associazione, da quasi 20 anni impegnata sui temi dell’Affido e della Solidarietà Familiare, riteniamo questo passaggio molto importante e utile e sicuramente indispensabile, in quanto questa nuova legge ci stimola e impegna a rivisitare e condividere il tema dell’Affido mantenendo sempre più al centro IL SUPREMO INTERESSE DEL MINORE.

La nuova normativa sottolinea la necessità di assicurare, “la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento” con gli affidatari anche quando egli “fa ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad un’altra famiglia o sia adottato da altra famiglia” e anche nel caso venga inserito “in Comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.

La normativa stessa sottolinea più volte che tale continuità potrà esserci SE RISPONDENTE ALL’INTERESSE DEL MINORE e viene disciplinata dal GIUDICE, tenendo conto delle valutazioni del SERVIZIO SOCIALE (ART.5 TER E QUARTER LEGGE 173 DEL 19/10 2015)

5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all’interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento.

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento.

Sicuramente in questi anni c’è stato uno sforzo comune tra le Istituzioni pubbliche e l’Associazione per Formare e Sostenere la famiglia affidataria, valorizzandola come risorsa nel Progetto Affido, che la vuole sempre più coinvolta nell’ambito delle sue competenze, ove e quando richiesto, (come per altro previsto dalla recente normativa) con l’obiettivo di collaborare sempre più in rete portando il suo contributo prezioso e unico.

All’articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore»

Siamo convinti che questa nuova sfida, richiesta dalla Legge 173, sarà sicuramente uno stimolo positivo che permetterà di mantenere alta la tensione di ciascuno di noi a garantire a ciascun bambino o ragazzo il diritto di avere una famiglia, che lo ami e si prenda cura di lui, aiutandolo a crescere in modo sereno ed equilibrato poiché “Tutti gli esseri umani hanno bisogno di sentirsi voluti e accolti, tanto più un bambino, e la buona accoglienza consiste nell’accettazione, nel contenimento e nell’ascolto, nella cura e nell’accudimento, nell’introduzione al mondo, nella promozione delle capacità del bambino.”

(Fulvio Scaparro – psicoterapeuta)

Associazione famiglie affidatarie

IL GIRASOLE