Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo

Approvata il 20 novembre 1959 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989

PREAMBOLO

• Considerato che, nello Statuto, i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato la loro fede
nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana, e che essi
si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare migliori condizioni di
vita in una maggiore libertà;
• Considerato che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni Unite
hanno proclamato che tutti possono godere di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono
enunciate senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di ogni altra opinione, d’origine nazionale o sociale, di condizioni economiche, di
nascita o di ogni altra condizione;
• Considerato che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di
una particolare protezione e di cure speciali compresa una adeguata protezione giuridica, sia
prima che dopo la nascita;
• Considerato che la necessità di tale particolare protezione è stata enunciata nella
Dichiarazione del 1924 sui diritti del fanciullo ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo come anche negli statuti degli istituti specializzati e delle
Organizzazioni internazionali che si dedicano al benessere dell’infanzia;
• Considerato che l’umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa,

 

L’ASSEMBLEA GENERALE PROCLAMA
la presente Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo affinchè esso abbia una infanzia felice e possa
godere, nell’interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita
o genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative,
le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurarne il
rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in
applicazione dei seguenti principi:

 

Principio primo:
il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti
debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e senza distinzione e
discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o
di altro genere, l’origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra
condizione, che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia.

Principio secondo:
il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base
alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale
sul piano fisico, intellettualem morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e di dignità.
Nell’adozione delle leggi rivolte a tal fine, la considerazione determinante deve essere il superiore
interesse del fanciullo.

Principio terzo:
il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e una nazionalità.
Principio quarto:
il fanciullo deve beneficare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano.
A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre le cure mediche e le protezioni sociali
adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita. Il fanciullo ha diritto ad una
alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate.

Principio quinto:
il fanciullo che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere
il trattamento, l’educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua
condizione.

Principio sesto:
il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione.
Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni
caso, in atmosfera d’affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il
bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. la società e i poteri pubblici hanno il
dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti
mezzi di sussistenza. E’ desiderabile che alle famiglie nunerose siano concessi sussidi statali o altre
provvidenze per il mantenimento dei figli.

Principio settimo:
il fanciullo ha diritto a una educazione, che, almeno a livello elementare deve essere gratuita e
obbligatoria. Egli ha diritto a godere di una educazione che contribuisca alla sua cultura generale e
gli consenta, in una situazione di eguaglianza e di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo
giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile
alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la
responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo
luogo sui propri genitori. Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giuochi e attività
ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni
sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.

Principio ottavo:
in tutte le circostanze, il fanciullo deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso.

Principio nono:
il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli
non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo non deve essere inserito
nell’attività produttiva prima di avere raggiunto un’età minima adatta. In nessun caso deve essere
costretto o autorizzato ad assumere un’occupazione o un impiego che nuocciano alla sua salute o
che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale o morale.

Principio decimo:
il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale,
alla discriminazione religiosa e ad ogni altra forma di discriminazione. Deve essere educato in uno
spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e
nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri
simili.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA I DIRITTI DEL FANCIULLO

Gli Stati della presente Convenzione

• Considerato che, in conformità ai principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti,
uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del
mondo,
• tenuto presente il fatto che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto
delle Nazioni Unite, la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore
della persona umana e hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore
tenore di vita in una ampia libertà,
• riconosciuto che le Nazioni Unite hanno proclamato e convenuto nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti Internazionali sui diritti umani che ad ogni
individuo spettano tutte le libertà ed i diritti che vi sono enunciati senza distinzione alcuna
per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altra natura,
origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione,
• ricordato che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo hanno proclamato che
l’infanzia ha diritto a misure speciali di protezione e d assistenza,
• convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e quale ambiente naturale
per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, debba
ricevere l’assistenza e la protezione necessarie per poter assumere pienamente le sue
responsabilità all’interno della comunità,
• riconosciuto che il fanciullo, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve
crescere in un ambiente familiare, in un’atmosfera di felicità, amore e comprensione,
• considerato che occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale nella
società, ed allevarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite e
in particolare nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di
solidarietà,
• tenuto presente che la necessità di accordare speciale protezione al fanciullo è stata stabilita
nella Dichiarazione di Ginevra sui Diritti del Fanciullo del 1942 e nella Dichiarazione dei
Diritti del Fanciullo adottata dalle Nazioni Unite nel 1959, ed è stata riconosciuta nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e
Politici (in particolare negli articoli 23 e 24) e nel Patto Internazionale sui Diritti Economici,
Sociali e Culturali (in particolare nell’articolo 10) e negli statuti e strumenti pertinenti delle
agenzie specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti nel campo della
protezione dell’infanzia,
• tenuto presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1959, “il fanciullo, a causa
della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure
speciali, compresa un’adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita”,
• richiamate le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi alla
protezione al benessere dell’infanzia con particolare riferimento all’affidamento e
all’adozione su piano nazionale ed internazionale (risoluzione 41/85 dell’Assemblea
generale, del 3 dicembre 1986), dell’insieme di regole minime delle Nazioni Unite per
l’amministrazione della giustizia minorile (“Regole di Bejing” risoluzione 40/33
dell’Assemblea generale del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione sulla protezione delle
donne e dei fanciulli nelle situazioni di emergenza e di conflitto armato (risoluzione 3318
(XXIX) dell’assemblea generale, del 14 dicembre 1974),
• riconosciuto che in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di
particolare difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare attenzione,
• riconosciuta l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle
condizioni di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

 

Hanno convenuto quanto segue:
PARTE PRIMA

Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione s’intende per fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai
diciotto anni, a meno che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.

Articolo 2
1. Gli stati parti s’impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente Convenzione ed a
garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, del
fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro
ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra condizione.
2. Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per assicurare che il fanciullo sia protetto
contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo status, le attività, le opinioni
espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua famiglia.

Articolo 3
1. In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale,
private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l’interesse superiore del
fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione.
2. Gli Stati parti s’impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo
benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra
persona legalmente responsabile di esso, e, a tal fine, prenderanno ogni misura appropriata di
carattere legislativo e amministrativo.
3. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i servizi e le strutture responsabili
della cura e della protezione dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati dalle autorità
competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e dell’igiene e per quanto concerne la
consistenza e la qualificazione del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa
e d’altro genere per dare attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per quanto attiene i
diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in tutta la gamma delle
risorse di cui dispongono e, all’occorrenza, nel quadro della cooperazione internazionale.

Articolo 5
Gli Stati parti rispettano le responsabilità, i diritti ed i doveri dei genitori o, all’occorrenza, dei
membri della famiglia allargata o della comunità, secondo quanto previsto dalle usanze locali, dei
tutori o delle altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di impartire a quest’ultimo, in
modo consono alle sue capacità evolutive, l’orientamento ed i consigli necessari all’esercizio dei
diritti che gli riconosce la presente convenzione.

Articolo 6
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita.
2. Gli Stati parti si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo
sviluppo del fanciullo.

Articolo 7
1. Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita ed a partire da essa avrà
diritto ad un nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i propri
genitori ed essere da essi accudito.
2. Gli Stati parti assicureranno l’attuazione di questi diritti in conformità alle loro legislazioni
nazionali ed agli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in
particolare in quelle situazioni in cui il fanciullo si troverebbe altrimenti privo di nazionalità.

Articolo 8
1. Gli Stati parti s’impegnano a rispettare il diritto del fanciullo di conservare la propria identità,
nazionalità, nome e relazioni familiari, quali riconosciute per legge, senza interferenze legali
2. Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di
essi, gli Stati parti forniranno adeguata assistenza e tutela affinché venga sollecitamente ristabilita la
sua identità.

Articolo 9
1. Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non venga separato dai suoi genitori contro la
loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, salva la possibilità di presentare
ricorsi contro tale decisione all’autorità giudiziaria in conformità alla leggi ed alle procedure
applicabili, che tale separazione risulti necessaria nell’interesse superiore del fanciullo.
2. In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel paragrafo 1, tutte le parti interessate devono
avere la possibilità di partecipare al dibattimento e di esporre le loro ragioni.
3. Gli Stati parti debbono rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di
essi di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori,
salvo quando ciò sia contrario all’interesse superiore del fanciullo.
4. Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da uno Stato parte, quali la detenzione,
la reclusione, l’esilio, la deportazione o la morte (inclusa la morte per qualsiasi causa sopravvenuta
nel corso della detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, tale Stato parte, su
richiesta, fornirà ai genitori, al fanciullo o, all’occorrenza, ad un altro membro della famiglia, le
informazioni essenziali relative al luogo in cui si trovino il membro o i membri della famiglia, a
meno che la divulgazione di queste informazioni non risulti pregiudizievole al benessere del
fanciullo. Gli Stati parti devono accertarsi inoltre che la presentazione di tale domanda non
comporti di per sé alcuna conseguenza negativa per la persona o le persone interessate.

Articolo 10
1. In conformità all’obbligo che incombe agli stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 9,
qualunque richiesta presentata da un fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno Stato parte o di
lasciarlo ai fini della riunificazione della famiglia verrà presa in esame dagli Stati parti in modo
favorevole, con spirito umanitario e sollecitudine. Gli Stati parti si accerteranno inoltre che la
presentazione di tale domanda non comporti conseguenze negative per i richiedenti ed i membri
della loro famiglia.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedano in Stati diversi deve avere il diritto di mantenere, salvo
circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori. A tal
fine, e in conformità all’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 9,
gli Stati parti s’impegnano a rispettare il diritto del fanciullo o dei suoi genitori di lasciare qualsiasi
paese, compreso il proprio, e di far ritorno nel loro paese. Il diritto di lasciare qualsiasi paese può
essere oggetto alle restrizioni previste dalla legge, che risultino necessarie per proteggere la
sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui, e
che risultino compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11
1. Gli Stati parti devono adottare le misure le misure appropriate per lottare contro i trasferimenti
illeciti all’estero di fanciulli ed il loro mancato rientro (nei paesi d’origine).
2. A tal fine, gli Stati parti promuoveranno la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o
l’adesione agli accordi esistenti.

Articolo 12
1. Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il diritto di
esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in
relazione alla sua età ed al suo grado di maturità.
2. A tal fine, verrà in particolare offerta al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in qualunque
procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un
rappresentante o un’apposita istituzione, in conformità con le regole di procedura della legislazione
nazionale.

Articolo 13
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, a prescindere dalle frontiere, sia
verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezza
scelto dal fanciullo.
2. l’esercizio di questo diritto può essere sottoposto a talune restrizioni, che però siano soltanto
quelle previste dalla legge e quelle necessarie:
a) al rispetto dei diritti e della reputazioni altrui
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico, della salute o della moralità
pubblica.

Articolo 14
1. Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione.
2. Gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori o alla occorrenza, dei tutori, di
guidare il fanciullo nell’esercizio del diritto sopramenzionato in modo consono alle sue capacità
evolutive.
3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere sottoposta solo a
quelle limitazioni di legge necessarie a proteggere l’ordine pubblico, la sicurezza, la salute e la
moralità pubblica, e le libertà ed i diritti fondamentali altrui.

Articolo 15
1. Gli stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:
a) a partecipare alla vita culturale;
b) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione
scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia autore.
2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena
attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la
diffusione della scienza e della cultura.
3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca
scientifica e l’attività creativa.
4. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall’incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.

Articolo 16
1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformità alle disposizioni di
questa parte del Patto, dei rapporti sulle misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al
fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto.
2. a) Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette
copie al Consiglio economico e sociale per esame, in conformità alle disposizioni del presente
Patto;
b) il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresì agli istituti specializzati copie dei
rapporti, o delle parti pertinenti di questi, inviati dagli Stati parti del presente Patto che siano
membri di detti istituti specializzati, in quanto tali, rapporti, o parti di rapporti, riguardino questioni
rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti.

Articolo 17
1. Gli Stati parti del presente Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di tempo, secondo
un programma che verrà stabilito dal Consiglio economico e sociale entro un anno dall’entrata in
vigore del presente Patto, dopo aver consultato gli Stati parti e istituti specializzati interessati.
2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscano sul grado di adempimento degli
obblighi previsti nel presente Patto.
3. Qualora informazioni pertinenti siano già state fornite alle Nazioni unite o ad un istituto
specializzato da uno Stato parte del presente Patto, non sarà necessario fornire nuovamente tali
informazioni, ma sarà sufficiente un riferimento preciso alle informazioni già date.

Articolo 18
1. Gli Stati parti si devono adoperare al massimo per garantire il riconoscimento del principio
secondo cui entrambi i genitori hanno comuni responsabilità in ordine all’allevamento ed allo
sviluppo del bambino. La responsabilità di allevare il fanciullo e di garantire il suo sviluppo
incombe in primo luogo ai genitori o, all’occorrenza, ai tutori. Nell’assolvimento del loro compito
essi debbono venire innanzitutto guidati dall’interesse superiore del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti
devono fornire un’assistenza adeguata ai genitori o ai tutori legali nell’adempimento delle loro
responsabilità in materia di allevamento del fanciullo, e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni
e servizi per l’assistenza all’infanzia.
3. Gli Stati parti devono adottare appropriate misure per assicurare che i fanciulli i cui genitori
svolgano un’attività lavorativa abbiano il diritto di beneficiare di servizi e di strutture destinati alla
vigilanza dell’infanzia, se in possesso degli appositi requisiti per usufruirne.

Articolo 19
1. Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministativa, sociale ed
educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o
mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale,
mentre è sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore o dei tutori o di chiunque altro
se ne prenda cura.
2. Tali misure protettive comprenderanno, all’occorrenza, procedure efficaci per l’istituzione di
programmi sociali miranti a fornire l’appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è affidato,
nonchè per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di ricorso, di
trattamenti e di procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresì
comprendere procedure d’intervento giudiziario.

Articolo 20
1. Un fanciullo che venga privato, permanentemente o temporaneamente del suo ambiente familiare
o che nel suo proprio interesse non possa essere lasciato in tale ambiente, avrà diritto a speciale
protezione e assistenza da parte dello stato.
2. gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una forma di cura ed assistenza alternativa in
conformità alla loro legislazione nazionale.
3. Tale assistenza alternativa può comprendere, tra l’altro, l’affidamento, la “kafala” prevista dalla
legge islamica, l’adozione o, in caso di necessità, la sistemazione in idonee istituzioni per l’infanzia.
Nella scelta di queste soluzioni, si terrà debito conto della necessità di garantire una certa continuità
nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, culturale e linguistica.

Articolo 21
Gli Stati parti che riconoscono e/o autorizzano il sistema dell’adozione devono accertarsi che
l’interesse superiore del fanciullo costituisca la principale preoccupazione in materia e devono:
a) assicurare che l’adozione del bambino venga autorizzata solo dalle autorità competenti che
verifichino, in conformità alla legge ed alle procedure applicabili e sulla base di tutte le
informazioni pertinenti ed attendibili, che l’adozione possa aver luogo tenuto conto della situazione
del fanciullo rispetto ai ganitori, ai parenti ed ai tutori e che, all’occorrenza, le persone interessate
abbiano dato il loro assenso consapevole all’adozione, dopo essersi avvalse delle consultazioni e
consiglinecessari in materia;
b) riconoscere che l’adozione in un altro paese può essere considerato un mezzo alternativo di
assistenza al fanciullo, qualora questi non possa trovare accoglienza in una famiglia affidataria o
adottiva nel proprio paese d’origine, o non possa trovare nel suddetto paese un’altra soddisfacente
sistemazione;
c) assicurare, in caso di adozione in un altro paese che il fanciullo fruisca di misure di tutela e di
condizioni equivalenti a quelle esistenti nel caso di adozione a livello nazionale;
d) prendere tutte le debite misure atte a garantire che, nell’adozione in un altro paese, la
sistemazione del fanciullo non comporti un lucro finanziario illecito per quanti vi siano implicati;
e) perseguire gli obiettivi del presente articolo attraverso la stipula di accordi bilaterali o
multileterali e compiere ogni sforzo in questo contesto per garantire che la sistemazione del
fanciullo in un altro paese venga seguita dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22
1. gli Stati parti devono prendere appropriate misure per garantire al fanciullo che cerchi di ottenere
lo status di rifugiato o che sia considerato rifugiato in virtù delle leggi e procedure internazionali o
interne, che sia solo o accompagnato da dai genitori o da qualsiasi altra persona, la fruizione di
un’adeguata protezione ed assistenza umanitaria per consentirgli strumenti internazionali relativi ai
diritti umani o di carattere umanitario, di cui i suddetti Stati siano parte.
2. A tal fine, gli Stati parti devono fornire la cooperazione, che riterranno necessaria, ad ogni sforzo
compiuto dalle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative e non governative
competenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per proteggere ed aiutare i
fanciulli che si trovino in simili condizioni e epr rintracciare i genitori o altri membri della famiglia
di qualsiasi bambino rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie alla riunificazione della
famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati nè i genitori, nè alcun altro membro della famiglia,
deve essere accordata al fanciullo, in base ai principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa
protezione di cui fruisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi ragione, temporaneamente o
permanentemente dell’ambiente familiare.

Articolo 23
1. Gli Stati parti riconoscono che un fanciullo fisicamente o mentalmente disabile deve godere di
una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti la sua
partecipazione attiva alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali ed incoraggeranno e garantiranno la
concessione, nella misura delle risorse disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli appositi
requisiti ed a quanti se ne prendano cura, dell’assistenza di cui sia stata fatta richiesta e che risulti
adeguata alle condizioni del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori o di altri che si
prendano cura di lui.
3. In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile, l’assistenza fornita in conformità al
paragrafo 2 sarà gratuita, ogni qualvolta risulti possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie dei
genitori o di quanti abbiano cura del fanciullo , e sarà intesa ad assicurare che il fanciullo disabile
possa efficacemente disporre ed usufruire di istruzione, addestramento, cure sanitarie, servizi di
riabilitazione, preparazione ad un impiego ed occasioni di svago tendenti a far raggiungere al
fanciullo l’integrazione sociale e lo sviluppo individuale più completo possibile, incluso lo sviluppo
culturale e spirituale.
4. Gli Stati parti devono promuovere nello spirito della cooperazione internazionale lo scambio di
informazioni adeguate nel campo delle cure sanitarie preventive, del trattamento medio, psicologico
e funzionale del fanciullo disabile tra cui la diffusione di informazioni concernenti i metodi di
riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonchè l’accesso a questi dati, allo scopo di
consentire agli Stati parti di migliorare le loro capacità e competenze e di ampliare la loro
esperienza in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze dei
paesi in via di sviluppo.

Articolo 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei piu’ alti livelli raggiungibili di
salute fisica e mentale e alla fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi
di garantire che il fanciullo non sia privato del diritto di beneficiare di tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di questo diritto ed in particolare
devono prendere misure appropriate per:
a) ridurre il tasso di mortalità neonatale ed infantile;
b) garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche, con particolare riguardo allo
sviluppo ed ai servizi sanitari di base;
c) combattere le malattie e la malnutrizione nel quadro delle cure mediche di base, mediante, tra
l’altro, l’utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di
acqua potabile, tenuto conto dei rischi di inquinamento ambientale;
d) garantire approppriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza;
e) garantire che tutti i membri della società, in particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati
sull’uso di conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell’allattamento
materno, l’igiene personale ed ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto
che consenta loro di avvalersi di queste informazioni;
f) sviluppare la medicina preventiva, l’educazione dei genitori e l’informazione ed i servizi in
materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratic he
tradizionali che possono risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.
4. Gli Stati parti s’impegnano a promuovere e ad incoraggiare la cooperazione internazionale allo
scopo di garantire pregressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo.
A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti in particolare
considerazione.

Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo sottoposto dalle autorita’ competenti a cure, prevenzione o
trattamento fisico o mentale, il diritto ad un riesame periodico di tale trattamento e di qualsiasi altra
circostanza relativa alla sua sistemazione.

Articolo 26
1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale,
nonche’ delle assicurazioni sociali, e devono prendere misure necessarie perche’ questo diritto venga
pienamente realizzato in conformità alla loro legislazione interna.
2. Tali prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso lo richieda, tenuto conto delle risorse
e delle specifiche condizioni del fanciullo e delle persone responsabili del suo mantenimento
nonche’ di ogni altra considerazione pertinente in materia per quanto concerne la richiesta di
prestazioni fatte dal fanciullo o a suo nome.

Articolo 27
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente atto a
garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. I genitori o le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente la responsabilita’ di
assicurare, nei limiti delle loro possibilita’ e delle loro disponibilita’ finanziarie, le condizioni di vita
necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le misure
opportune per assistere i genitori del fanciullo o chi ne sia responsabile nell’attuazione di questo
diritto e, in caso di necessita’, devono fornire un’assistenza materiale e programmi di supporto in
particolare per quel che riguarda la nutrizione, il vestiario e l’alloggio .
4. Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi della possibilita’ di garantire il
sostentamento del fanciullo da parte dei genitori o di altre persone aventi una responsabilita’
finanziaria a tale riguardo, sia sul proprio territorio che all’estero . In particolare, allorquando la
persona avente una responsabilita’ finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un paese diverso,
gli Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali nonche’ la stipula di trattati in
materia e l’adozione di altri appropriati strumenti.

Articolo 28
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un’educazione e, nell’ottica della
progressiva e piena realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunita’, devono in
particolare:
a) rendere l’istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti;
b) promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale che professionale,
renderle utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate quali
l’introduzione della gratuita’ dell’insegnamento e l’offerta di un’assistenza finanziaria nei casi di
necessità;
c) rendere l’istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità con ogni mezzo
appropriato;
d) rendere l’informazione educativa e l’orientamento professionale disponibile ed alla portata di tutti
i fanciulli;
e) prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione dei
tassi di abbandono.
2. Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che la disciplina scolastica
venga impartita rispettando la dignita’ umana del fanciullo ed in conformità alla presente
Convenzione.
3. Gli Stati parti devono promuovere e favorire la cooperazione internazionale in material di
educazione, in particolare al fine di contribuire all’eliminazione dell’ignoranza e dell’analfabetismo
nel mondo intero e facilitando l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di
insegnamento. A tale proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in
particolare considerazione.

Articolo 29

1. Gli Stati parti concordano sul fatto che l’educazione del fanciullo deve tendere a:
a) promuovere lo sviluppo della personalita’ del fanciullo, dei suoi talenti, delle due attitudini
mentali e fisiche, in tutto l’arco delle sue potenzialità;
b) inculcare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dei principi
enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;
c) inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori
culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui origianrio e
delle civiltà diverse dalla propria;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito
di comprensione, di pace di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli,
gruppi etnici, nazionali e religiosi, e persone di origine autoctona;
e) inculcare nel fanciullo il rispetto per l’ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’articolo 28 deve essere interpretata quale
interferenza nella libertà degli individui e degli enti di creare e dirigere istituzioni educative, a
condizione che i principi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che
l’istruzione impartita in tali istituti risulti conforme alle norme minime prescritte dello Stato.

Articolo 30
Negli Stati in cui esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine autoctona,
il fanciullo che appartenga ad una di queste minoranze o che sia autoctono non deve essere privato
del diritto di avere la propria vita culturale, di professare o praticare la religione o di avvalersi della
propria vita culturale, di professare o praticare la religione o di avvalersi della propria lingua in
comune con gli altri membri del suo gruppo .

Articolo 31
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposot ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad
attività ricreative proprie della sua età, ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti devono rispettare e pro;uovere il diritto del fanciullo a partecipare pienamente alla
vita culturale ed artistica ed incoraggiano l’organizzazione di adeguate attività di natura ricreativa,
artistica e culturale in condizioni di uguaglianza.

Articolo 32
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento
economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia
nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti devono prendere misure di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa
per garantire l’applicazione di questo articolo. A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni pertinenti
di altri strumenti internazionali, gli Stati parti devono in particolare:
a) fissare l’età minima per essere ammessi ad un impiego;
b) stabilire un’appropriata disciplina in materia di orario e di condizioni di lavoro;
c) stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire l’effettiva applicazione di questo articolo.

Articolo 33
Gli Stati parti devono adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo,
sociale ed educativo, per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze
psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l’impiego di
bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti s’impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e
violenza sessuale. A tal fine gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata su
piano nazionale, bilaterale e multilaterale, per prevenire:
a) l’induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in attività sessuali illecite;
b) lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illecite;
c) lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.

Articolo 35
Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata su piano nazionale, bilaterale e multilaterale
per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque
forma.

Articolo 36
Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole a
qualsiasi aspetto del suo benessere.

Articolo 37
Gli Stati parti s’impegnano a garantire che:
a) nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;
né la pena capitale, né l’ergastolo senza posibilità di liberazione debbano venire irrogati per reati
commessi da persone in età inferiore ai 18 anni;
b) nessun fanciullo debba essere privato della sua libertà illegalmente o arbitrariamente. L’arresto, la
detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono venire utilizzati esclusivamente come
misura estrema, e per il periodo più breve possibile.
c) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba essere trattato con umanità e rispetto per la dignità
umana, e secondo modalità che tengano conto delle persone della sua età. In particolare qualsiasi
fanciullo privato della libertà deve essere detenuto separato dagli adulti, a meno che la soluzione
contraria non sia considerata preferibile nell’interesse superiore del fanciullo, e deve avere il diritto
di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e visite, salvo
circostanze particolari.
d) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba avere il diritto di potersi prontamente avvalere
dell’assistenza legale o di qualsiasi altra natura, nonché del diritto di contestare la legittimità di tale
privazione di libertà davanti ad un tribunale o un’altra autorità competente, indipendente e
imparziale, e il diritto ad una rapida decisione sul suo caso.

Articolo 38
1. Gli Stati parti s’impegnano a rispettare ed a garantire il rispetto delle norme di diritto
internazionale umanitario applicsabili nei casi di conflitto armato e la cui tutela si estenda ai
fanciulli.
2. Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per garantire che nessuna persona in età
inferiore ai 15 anni prenda direttamente parte alle ostilità.
3. Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle forze armate qualsiasi persona che abbia
compiuto il 15mo anno di età ma non ancora il 18mo e si sforzeranno di dare la precedenza ai più
anziani.
4. In conformità all’obbligo che loro incombe in virtù del diritto internazionale di proteggere la
popolazione civile durante i conflitti armati, gli Stati parti devono prendere ogni possibile misura
per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.

Articolo 39
Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero fisico e
psicologico ed il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di
sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele,
inumana o degradante, o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avrà luogo in un
ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità del fanciullo.

Articolo 40
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo accusato e riconosciuto colpevole di aver violato
la legge penale ad essere trattato in un modo che risulti atto a promuovere il suo senso di dignità e
valore, che rafforzi il suo rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali altrui, e che tenga
conto della sua età, nonchè dell’esigenza di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli
assumere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima.
2. A tal fine, e tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali, gli Stati parti
devono garantire in particolare che:
a) nessun fanciullo sia perseguito, accusato o riconosciuto colpevole di aver infranto la legge penale
a causa di atti o omissioni che non erano proibiti dal diritto nazionale o internazionale nel momento
in cui furono commessi;
b) qualsiasi fanciullo sospetto o accusato di aver infranto la legge abbia almeno le seguenti
garanzie:
I. essere considerato innocente fino ache la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata;
II. essere sollecitamente e direttamente informato delle accuse a suo carico, o all’occorrenza, tramite
i suoi genitori o tutori, ed avere l’assistenza legale o di altra natura nella preparazione e
presentazione della sua difesa;
III. avere la propria causa istruita senza indugi da un organo giudiziario o da un’autorità competente,
indipendente e imparziale, in un’udienza equa e conforme alla legge, in presenza del legale o con
altra adeguata assistenza, a meno che ciò non sia considerato contrario all’interesse superiore del
fanciullo, ed in particolare, in ragione della sua età o condizione, nonchè di quella dei suoi genitori
o tutori;
IV. non essere obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole, interrogare o far interrogare i
testimoni a carico, ed ottenere la comparizione e la deposizione dei testimoni a discarico, in
condizioni di uguaglianza;
V. se considerato colpevole di aver infranto la legge penale, presentare appello contro tale
pronunciamento e qualsiasi provvedimento ad esso conseguente presso un’istanza giuridica o a
un’attività competente, indipendente e imparziale di grado più elevato, come stabilito dalla legge;
VI. avvalersi dell’assistenza gratuita di un’interprete, qualora non sia in grado di parlare o di
comprendere la lingua utilizzata;
VII. avere il pieno rispetto della sua “privacy” in tutte le fasi del procedimento.
3. Gli Stati parti devono cercsare di promuovere l’adozione di leggi, procedure, l’insediamento di
autorità e di istituzioni riguardanti in modo specifico i fanciulli perseguiti o accusati o riconosciuti
colpevoli di aver infranto la legge penale, e in particolare si impegnano a:
a) fissare un’età minima al di sotto della quale i fanciulli devono essere considerati non capaci di
infrangere la legge penale;
b) adottare misure, ogniqualvolta risulti possibile ed auspicabile, per trattare i casi di tali fanciulli
senza far ricorso a procedimenti giudiziari, a condizione che il diritto umano e le garanzie legali
siano pienamente rispettati.
4. Saranno previste norme relative alla tutela, all’orientamento e alla supervisione, alla consulenza,
all’affidamento familiare, a programmi di formazione educativa generale, professionale nonché a
soluzioni alternative al trattamento istituzionale, al fine di garantire che i fanciulli vengano trattati
in modo adeguato al loro benesere e proporzionato sia alla loro specifica condizione sia al reato
commesso.

Articolo 41
Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudicherà il dettato di qualsiasi normativa che
risulti più favorevole alla realizzazione dei diritti del fanciullo e che sia contenuta:
a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure
b) nel diritto internazionale in vigore in quello Stato

Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far conoscere diffusamente i principi e le norme della Convenzione,
in modo attivo ed adeguato, tanto agli adulti quanto ai fanciulli.

Articolo 43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nella realizzazione degli obblighi da
essi contratti in virtù della presente Convenzione, sarà istituito un Comitato sui diritti del fanciullo,
che svolgerà le funzioni qui sotto indicate.
2. Il Comitato sarà composto di 10 esperti di alta qualità morale e riconosciuta competenza nel
campo disciplinato dalla presente Convenzione. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati
parti tra i loro cittadini ed agiranno a titolo personale, tenuto conto di un’equa ripartizione
geografica nonché dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Cmitato saranno eletti a scrutinio segreto sulla base di una lista di persone designate
dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare una persona tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione dei membri del Comitato avrà luogo non oltre 6 mesi a partire dalla data di
entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni due anni. Almeno quattro mesi
dalla data di ciascuna elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invierà una lettera agli
Stati parti con l’invito a sottoporgli i rispettivi nominativi entro due mesi. Il Segretario generale
preparerà quindi una lista in ordine alfabetico delle persone designate con l’indicazione degli Stati
parti che le hanno designate e la sottoporrà agli Stati parti della Convenzione.
5. L’elezione sarà effettuata nel corso di una riunione degli Stati parti convocata dal Segterario
generale nella sede delle Nazioni Unite. Alla riunione, per la validità della quale si richiede il
quorum dei due terzi degli Stati parti, risulteranno elette quelle persone che avranno ottenuto il più
alto numero di voti e la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati presenti e votanti.
6. I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente
designati, sono rieleggibili. Il mandato di cinque membri eletti alla prima elezione scadrà al termine
di due anni; immediatamente dopo la prima elezione i nomi di questi cinque membri saranno
sorteggiati dal Presidente della riunione.
7. In caso di morte di un membro del Comitato, o di sue dimissioni, o di suo impedimento ad
assolvere il proprio compito per qualsiasi altro motivo, lo Stato parte che ha designato tale membro
provvederà a designare un’altro esperto tra i propri cittadini fino alla scadenza del rispettivo
mandato, su approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunini del Comitato si terranno normalmente presso la sede delle Nazioni Unite o in
qualsiasi altro luogo appropriato deciso dal Comitato. Il Comitato terrà almeno una riunione l’anno.
La durata delle sessioni del Comitato è fissata e modificata, se necessario, da una riunione degli
Stati parti della presente Convenzione, previa approvazione dell’Assemblea generale.
10 bis. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornirà il personale necessario ed i locali atti ad
assicurare l’efficace adempimento delle funzioni del Comitato ai sensi della presente Convenzione.
11. (Con l’approvazione dell’Assemblea generale, i membri del Comitato istituito ai sensi della
presente Convenzione, riceveranno emolumenti prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle
modalità ed alle condizioni stabilite dall’Assemblea generale) oppure (Gli Stati parti sono
responsabili delle spese dei membri del Comitato nell’adempimento delle loro funzioni).
12. (Gli Stati parti prendono a loro carico le spese relative allo svolgimento delle riunioni degli Stati
parti e del Comitato compreso il rimborso alle Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi del
personale e dei locali, sostenuta dalle Nazioni Unite ai sensi del paragrafo 10 bis di questo articolo).

Articolo 44
1. Gli Stati parti s’impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale delle Nazioni
Unite, rapporto sulle misure da essi adottate per applicare i diritti riconosciuti nella presente
Convenzione e sui progressi compiuti nella realizazione di questi diritti;
a) entro due anni dall’entrsata in vigore della presente Convenzione per gli Stati interessati;
b) successivamente ogni cinque anni;
2. I rapporti redatti in base a questo articolo indicheranno i fattori e le eventuali difficoltà che
impediscono agli Stati parti di assolvere pienamente gli obblighi previsti nella presente
Convenzione. I rapporti devono anche contenere informazioni sufficienti che consentano al
Comitato di avere un’idea precisa in merito all’attuazione della Convenzione in quel paese.
3. Lo Stato parte che abbia presentato un rapporto iniziale completo non è tenuto nei successivi
rapporti, trasmessi ai sensi del paragafo I/b a ripetere le informazioni di base precedentemente
fornite.
4. Il Comitato può richiedere agli Stati parti ogni ulteriore informazione relativa all’applicazione
della Convenzione.
5. Il Comitato sottoporrà all;Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite il Consiglio
economico e sociale, ogni due anni, rapporti sulle proprie attività.
6. Gli Stati parti s’impegneranno a garantire un’ampia diffusione ai loro rapporti nel proprio paese.

Articolo 45
Allo scopo di promuovere l’effettiva applicazione della Convenzione e di incoraggiare la
cooperazione internazionale nel campo disciplinato della Convenzione medesima:
a) Le agenzie specializzate, l’UNICEF ed altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi
rappresentare in occasione dell’esame dell’applicazione delle disposizioni della presente
Convenzione facenti capo al loro mandato. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate,
l’UNICEFe qualsiasi altro organismo competente che riterrà appropriato a fornire pareri
sull’applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva competenza. Esso può invitare le
agenzie specializzate e l’UNICEF a sottoporgli rapporti sull’applicazione della Convenzione nei
sottori di rispettiva competenza.
b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene opportuno, alle agenzie specializzate, all’UNICEF e ad altri
organismi competenti qualsiasi rapporto degli Stati parti che contenga una richiesta o indichi un
bisogno di consulenza o di assistenza tecnica sulla base delle osservazioni e dei suggermenti del
Comitatoeventualmente espressi su questa richiesta o indicazioni;
c) Il Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di
intraprendere a suo nome studi su temi specifici relativi ai diritti del fanciullo;
d) Il Comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni in ordine generale basati sulle
informazioni ricevute a norma degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Tali suggerimenti
e raccomandazioni saranno trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all’attenzione
dell’Assemblea generale unitamente agli eventuali commenti degli Stati parti.

Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il
Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48
La presente Convenzione resterà aperta all’adesione di qualsiasi Stato. Gli strumenti di adesione
verranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49
1. La presente Convenzione entrarà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito presso il
Segterario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di
adesione.
2. Per lo Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi adesica dopo il deposito del ventesimo
strunemto di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito
dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.

Articolo 50
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarene il testo presso il Segretario
generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segterario generale comunicherà le proposte di
emendamento agli Stati parti chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di
una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Qualora nei quattro
mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronunci a
favore di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle
Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parti presenti e
votanti alla conferenza verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
2. Qualsiasi emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 di questo articolo entra in vigore
una volta approvato dall’Assemblea ed accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parti
della presente Convenzione.
3. Dopo la sua entrata in vigore, l’emendamento vincola quegli Stati che lo abbiano accettato,
mentre gli altri Stati restano vincolati dalle disposizioni della Convenzione e da qualsiasi
emendamento essi abbiano accettato.

Articolo 51
1. Il Segretario generale riceverà e comunichera a tutti gli Stati il testo delle riserve apposte dagli
Stati al momento della ratifica o dell’adesione.
2. Non sarà consentita una riserva incompatibile con l’oggetto e gli scopi della presente
Convenzione.
3. Le riserve possono edssere ritirare in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al
Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati parti. Tale
notifica avrà effetto alla data in cui sarà stata ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite.

Articolo 52
Uno Stato parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario
generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in
cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.

Articolo 53
Il Segretario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della Convenzione.

Articolo 54
La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno
egualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite.